Whistleblowing
1. Una nuova narrazione sul whistleblowing sia nelle attività formative sia ai fini di una corretta divulgazione sul tema
Partendo dal presupposto che si tratta di una misura umana di prevenzione della corruzione che interviene quando le misure organizzative hanno fallito, è opportuno focalizzare maggiormente l’attenzione sulla centralità del whistleblower, persona, rispetto al whistleblowing, istituto. In quest’ottica è fondamentale ascoltare direttamente le testimonianze di whistleblower e fare ricorso anche a strumenti multimediali come ad esempio il docufilm, La Bufera. Cronache di ordinaria corruzione, di Marco Ferrari prodotto da The Good Lobby e già utilizzato dalla SNA nella Comunità di pratica ma anche in diversi corsi in materia di prevenzione della corruzione, con l’obiettivo di aumentare la sensibilizzazione e la consapevolezza sul tema.
2. Rendere più visibile e fruibile il ruolo di supporto delle organizzazioni della società civile
Nonostante già da anni alcune organizzazioni della società civile offrano un servizio gratuito di supporto e accompagnamento al whistleblower, la maggior parte dei dipendenti pubblici non è al corrente di questa possibilità. Considerando che il decreto 24/2023 ha istituzionalizzato il ruolo degli enti del terzo settore, e che l’ANAC ha già pubblicato l’elenco degli enti con i quali ha stipulato apposita convenzione, è opportuno rendere più visibile il ruolo di queste organizzazioni per il supporto e sostegno ai whistleblower, inserendo sui siti delle amministrazioni, nella sezione dedicata al whistleblowing, i link al servizio dedicato offerto dalle singole organizzazioni.
3. Proposta di riscrittura dell’art. 8 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti e introduzione di nuovi articoli
Il mancato allineamento del codice di comportamento con il quadro legislativo attuale (decreto 24/2023, ma anche la legge 179/2017) produce confusione circa il destinatario della segnalazione interna, dal momento che indica ancora, erroneamente, il superiore gerarchico, e non il RPCT.
Si propone quindi la formulazione di un nuovo articolo 8 che oltre ad allineare il codice con il quadro normativo, preveda altresì l’esplicita qualificazione del whistleblowing come un dovere.
Si propone inoltre l’inserimento di tre nuovi articoli relativi alla tutela della riservatezza, al divieto di ritorsione e alle divulgazioni pubbliche, per allineare le recenti modifiche del codice di comportamento introdotte dal D.P.R. 81/2023 al decreto 24/2023 di recepimento della direttiva comunitaria.
Art. 8 (Prevenzione degli illeciti)
1. In ossequio ai principi di integrità, legalità e trasparenza, il dipendente collabora con l’amministrazione al fine di prevenire gli illeciti.
2. Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottati dall’amministrazione e presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.
3. Fermo restando, al ricorrere dei relativi presupposti, l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, il dipendente segnala al responsabile per la prevenzione della corruzione, o all’Autorità Nazionale Anticorruzione, situazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
4. Il dipendente collabora al fine di identificare e reprimere eventuali casi di frode e riciclaggio e segnala al Gestore le operazioni sospette di cui venga a conoscenza nell’esercizio della propria attività d’ufficio.
5. L’obbligo di segnalazione di cui ai commi 3 e 4 è escluso nei casi in cui il dipendente, in virtù del proprio ruolo e nell’esercizio delle proprie funzioni, abbia l’autorità di reprimere le situazioni, i comportamenti, gli atti o le omissioni rilevate.
Art. 8-bis (Tutela della riservatezza)
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Gestore e tutti coloro che vengano a conoscenza delle segnalazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 8 per ragioni d’ufficio, o per altra causa, sono tenuti a garantire la massima riservatezza del loro contenuto e della relativa documentazione, nonché dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte o comunque menzionate.
Art. 8-ter (Divieto di ritorsione)
1. È vietato mettere in atto misure ritorsive nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 8.
2. Il divieto di cui al comma 1 vale anche nei confronti dei dipendenti a tempo determinato, dei lavoratori somministrati, di collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti e lavoratori o collaboratori di aziende private che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Amministrazione, nonché nei confronti delle medesime aziende private.
Art. 12-bis (Divulgazioni pubbliche)
1. I divieti di cui all’articolo 11-ter e di cui all’art. 12, comma 2 del presente Codice di comportamento non si applicano nel caso in cui il dipendente effettui una divulgazione pubblica di informazioni su violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e qualora ricorra una delle condizioni per la tutela elencate nell’art. 15, comma 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.