sna -

FAQ 10° Corso-concorso

Risposte a domande frequenti

Per quesiti di carattere giuridico-amministrativo occorre rivolgersi esclusivamente alla casella di posta elettronica 10corsoconcorso@sna.gov.it. Si tratta di un indirizzo espressamente dedicato alla procedura di questo concorso e garantisce il presidio costante del personale addetto. Altre forme di contatto non assicurano la tempestività del riscontro.

 

Per candidarsi al Corso-concorso è prevista la presentazione una domanda telematica tramite il Portale inPA, per la cui compilazione è indispensabile utilizzare uno strumento di identità digitale tra quelli indicati nell’art. 3, comma 2, del bando di concorso. Lo SPID è uno di questi, ma sul bando e sul Portale inPA è chiarito che è possibile autenticarsi anche con CIE/CNS/eIDAS. Il form di candidatura è accessibile all’indirizzo internet: www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sul Portale.

 

Sì, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del bando, per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

CASO 1 – Il candidato è un dipendente pubblico di ruolo che, alla data di presentazione della domanda, ha maturato almeno 5 anni di servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale è previsto il requisito del possesso della laurea, anche triennale: in questo caso è sufficiente essere in possesso della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;


CASO 2 – Il candidato è un dipendente pubblico di ruolo che, alla data di presentazione della domanda, ha maturato meno di 5 anni di servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale è previsto il requisito del possesso della laurea, anche triennale: in questo caso occorre essere in possesso della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di uno dei seguenti titoli post-laurea: Master universitario di secondo livello, Dottorato di ricerca, Diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione avente i requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018 n. 80;


CASO 3 – Il candidato è un dipendente pubblico di ruolo che, alla data di presentazione della domanda, è inquadrato in posizione funzionale per l’accesso alla quale non è previsto il requisito della laurea: in questo caso occorre essere in possesso della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di uno dei seguenti titoli post-laurea: Master universitario di secondo livello, Dottorato di ricerca, Diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione avente i requisiti stabiliti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018 n. 80;


CASO 4 – il candidato non è un dipendente pubblico: in questo caso occorre essere in possesso della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di uno dei seguenti titoli post laurea: Master universitario di secondo livello, Dottorato di ricerca, Diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione avente i requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018 n. 80.

Tutti i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il dipendente pubblico che si candida ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a2) del bando deve appartenere nei ruoli della Pubblica Amministrazione e l’anzianità di servizio di almeno 5 anni richiesta dal bando è valida anche se il servizio è stato prestato in amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza al momento della candidatura, purché sempre in posizioni per l’accesso alle quali sia richiesto il requisito della laurea.

Sono i dipendenti pubblici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una delle amministrazioni ricadenti nell’elenco dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.

I master di primo e secondo livello fanno parte della formazione universitaria. Diversamente dai master di primo livello, ai master di secondo livello si può accedere solo se si è in possesso di: laurea specialistica; laurea magistrale; diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o titolo accademico estero dichiarato equipollente.
Per espressa previsione normativa (art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 70) riconfermata nel bando, è possibile essere ammessi al Corso-concorso solo se in possesso del titolo di master universitario di secondo livello.
Due master di primo livello non possono essere considerati sostitutivi di un master di secondo livello.
Se non si è certi della classificazione del proprio master, è necessario acquisire la relativa attestazione dall’università che ha rilasciato il titolo.

Nel sistema universitario italiano i titoli di studio rilasciati dalle università telematiche hanno la stessa valenza legale di quelli tradizionali purché si tratti di istituzioni espressamente riconosciute e autorizzate dal Ministero dell’università e della ricerca.
È onere del candidato verificare che il titolo posseduto sia stato rilasciato da un’università telematica riconosciuta dal MUR.

Sì, così come tutti i diplomi di specializzazione che rispettano i requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018 n. 80.

Il titolo conseguito all’estero è valido solo se è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano (art. 2 comma 2 del bando). Se il candidato non è ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza può comunque presentare la domanda di concorso indicando la data della richiesta del provvedimento alle autorità competenti.

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, nella domanda il candidato deve compilare la sezione con i dati del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano. Qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, ai sensi dell’Art. 3 comma 3 lettera f) del bando, dovrà indicare nella domanda la data di presentazione della richiesta alla competente autorità.

No. I titoli di studio utili per l’ammissione al 10° Corso-concorso sono esclusivamente quelli stabiliti dall’art. 7 comma 2 del DPR n. 70/2013, come riepilogati nel bando di concorso all’articolo 2 comma 1 lettera a). Il tirocinio ex art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 può essere fatto valere come titolo di preferenza ai sensi di quanto indicato nell’art. 10 del bando.

L’attestazione di lodevole servizio consiste in una dichiarazione della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro del candidato che definisce “lodevole” la qualità del lavoro svolto, per non meno di un anno, dal dipendente pubblico. Essa può essere fatta valere come titolo di preferenza ai sensi di quanto indicato nell’art. 10 del bando.
Secondo quanto specificato dall’art. 10, comma 1, punto iv) del bando, ai fini del Corso-concorso – considerata la specifica natura di tale formula concorsuale, che non consentirebbe di valorizzare il servizio prestato presso l’amministrazione che indice la selezione – è ammessa la dichiarazione rilasciata dalla pubblica amministrazione presso la quale il candidato ha svolto o sta svolgendo il proprio servizio.
Non costituisce “lodevole servizio” ai fini dell’applicazione del criterio di preferenza la mera attestazione di servizio prestato “senza demerito” o l’utilizzo di formule che non rechino espressamente la qualificazione “lodevole” riferita al servizio prestato.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera o) del bando, il candidato portatore di handicap al momento della candidatura può fare richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali. Nel form di candidatura, sul Portale inPa, dovranno essere specificati sia lo stato di invalidità riconosciuto sia la necessità di usufruire di ausili e/o tempi aggiuntivi con espressa e specifica descrizione degli stessi. In fase di compilazione della domanda, nella sezione “allegati”, dovrà altresì essere caricata, in formato .pdf, la documentazione inerente al riconoscimento dello stato di handicap e del grado di invalidità.

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera p), il candidato con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) al momento della candidatura può fare richiesta di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, purché documentati con apposita dichiarazione rilasciata della commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Nel form di candidatura, sul Portale inPa, dovranno essere specificate la condizione di DSA, le necessità correlate e la tipologia degli ausili richiesti. In fase di compilazione della domanda, nella sezione “allegati”, dovrà altresì essere caricata, in formato .pdf, la documentazione inerente alla condizione di DSA.

Il candidato esonerato dal sostenere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992 nel form di candidatura, sul Portale inPa, deve indicare il riconoscimento dello stato di portatore di handicap e il grado di invalidità. Inoltre, sempre in fase di compilazione della domanda, deve caricare nella sezione “allegati” la documentazione inerente al riconoscimento dello stato di handicap e del grado di invalidità uguale o superiore all’ottanta per cento, di cui all’art. 3 lettera q) del bando, rilasciata dalle competenti commissioni mediche. I file dovranno essere in formato .pdf e accompagnati dalla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679.

No, la certificazione di lingua inglese, di qualunque livello, non esonera il candidato dal sostenere la terza prova scritta prevista dal bando. Come richiamato dall’art. 7, comma 3, del bando, la prova è volta ad accertare il possesso di un livello di competenza almeno pari al livello B2 del QCER.

 
 
 

Sì, la restituzione è possibile. Tuttavia è necessario che il candidato annulli la sua candidatura, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.