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Accesso civico

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha modificato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, adeguando la normativa italiana sulla trasparenza al modello c.d. FOIA (Freedom of Information Act), adottato da tempo sia a livello internazionale che europeo. Il legislatore nazionale ha introdotto una nuova figura di accesso civico, il c.d. “accesso generalizzato” che si aggiunge all'”accesso civico semplice” già disciplinato dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (articolo 5 del D.Lgs. 33/2013).

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web (articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013).

 

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di Accesso civico semplice relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla SNA, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, preferibilmente compilando il modulo online disponibile nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico del sito www.governo.it, oppure utilizzando il seguente modulo, che dovrà essere compilato, firmato e spedito insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità all’indirizzo mail indicato, oppure tramite posta ordinaria a:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della PCM – via della Mercede, n. 96 – 00187 – Roma.

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
L’accesso civico generalizzato realizza un regime di accesso più ampio, in quanto consente di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali non è previsto obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire, fatte salve le previste eccezioni, al richiedente (articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

 

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) ALLA SNA
Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato alla SNA è disponibile un MODULO da compilare e firmare.
Si ricorda che l’accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti, dati e informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione

La richiesta può essere sottoscritta:

con firma digitale direttamente sul file;
con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.


La richiesta potrà essere spedita a uno dei seguenti indirizzi di posta:

e-mail: amministrazionetrasparente.sna@governo.it
PEC: protocollo@pec.sna.gov.it


RIMEDI DISPONIBILI IN CASO DI MANCATA RISPOSTA O IN CASO DI RIFIUTO TOTALE O PARZIALE
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti (20) giorni.

Per la domanda di riesame al Responsabile della Trasparenza della PCM si può utilizzare il presente modulo pdf da compilare, firmare e spedire via posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo, oppure in formato cartaceo all’indirizzo:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della PCM – via della Mercede, n. 96 – 00187 – Roma.

La decisione della SNA sulla richiesta di accesso e il provvedimento del Responsabile della Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).


REGISTRO DEGLI ACCESSI

Registro degli accessi ex lege 241/1990 – II semestre Anno 2023

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – I semestre Anno 2023

 

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – II semestre Anno 2022

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – I semestre Anno 2022

 

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – II semestre Anno 2021

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – I semestre Anno 2021

 

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – II semestre Anno 2020

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – I semestre Anno 2020

 

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – II semestre Anno 2019

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – I semestre Anno 2019

 

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – Anno 2018

 Registro degli accessi ex lege 241/1990 – Anno 2017


Registro degli accessi FOIA – II semestre Anno 2023

 Registro degli accessi FOIA – I semestre Anno 2023

 Registro degli accessi FOIA – II semestre Anno 2022

 Registro degli accessi FOIA – I semestre Anno 2022

 Registro degli accessi FOIA – II semestre Anno 2021

 Registro degli accessi FOIA – I semestre Anno 2021

 

 Registro degli accessi FOIA – II semestre Anno 2020

 Registro degli accessi FOIA – I semestre Anno 2020

 

 Registro degli accessi FOIA – II semestre Anno 2019

 Registro degli accessi FOIA – I semestre Anno 2019

 

 Registro degli accessi FOIA – Anno 2018

 Registro degli accessi FOIA – Anno 2017


Riferimento normativo

art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, così come novellato dal decreto legislativo n.97/2016