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Accesso civico - Registro degli accessi

Il undefinedD.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha modificato il undefinedD.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adeguando la normativa italiana sulla trasparenza al modello c.d. FOIA (Freedom of Information Act), adottato da tempo sia a livello internazionale che europeo. Il legislatore nazionale ha introdotto una nuova figura di accesso civico, il c.d. “accesso generalizzato” che si aggiunge all'"accesso civico semplice" già disciplinato dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (undefinedarticolo 5 del D.Lgs. 33/2013).

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web (undefinedarticolo 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013).

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di Accesso civico semplice relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla SNA, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, preferibilmente compilando il undefinedmodulo online disponibile nella sezione undefinedAmministrazione trasparente - Altri contenuti - Accesso civico del sito undefinedwww.governo.it, oppure utilizzando il seguente undefinedmodulo, che dovrà essere compilato, firmato e spedito insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità all'indirizzo mail indicato, oppure tramite posta ordinaria a:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della PCM – via della Mercede, n. 96 – 00187 - Roma.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

L'accesso civico generalizzato realizza un regime di accesso più ampio, in quanto consente di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali non è previsto obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire, fatte salve le previste eccezioni, al richiedente (undefinedarticolo 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) ALLA SNA

Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato alla SNA è disponibile un undefinedMODULO da compilare e firmare.
Si ricorda che l'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti, dati e informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione

La richiesta può essere sottoscritta:

  1. con firma digitale direttamente sul file;
  2. con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

La richiesta potrà essere spedita a uno dei seguenti indirizzi di posta:

  1. e-mail: undefinedamministrazionetrasparente@sna.gov.it
  2. PEC: undefinedprotocollo@pec.sna.gov.it

RIMEDI DISPONIBILI IN CASO DI MANCATA RISPOSTA O IN CASO DI RIFIUTO TOTALE O PARZIALE

In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti (20) giorni. 

Per la domanda di riesame al Responsabile della Trasparenza della PCM si può utilizzare il undefinedpresente modulo pdf da compilare, firmare e spedire via posta elettronica all'indirizzo indicato nel modulo, oppure in formato cartaceo all'indirizzo:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della PCM – via della Mercede, n. 96 – 00187 - Roma. 

La decisione della SNA sulla richiesta di accesso e il provvedimento del Responsabile della Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'undefinedarticolo 116 del Codice del processo amministrativo (undefineddecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).


Riferimento normativo

art. 5 del undefineddecreto legislativo n. 33/2013, così come novellato dal undefineddecreto legislativo n.97/2016

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